Gli Accordi di Oslo: il testo integrale

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In relazione al conflitto fra israeliani e palestinesi si sentono spesso nominare gli Accordi di Oslo. Il problema è che quando vengono menzionati si fa molta confusione rispetto a cosa sono, cosa prevedono e quale sia la loro applicazione.

Il Trattato di Oslo costituisce la base su cui poggiano le trattative di pace fra le due parti da quando nel 1993 le loro delegazioni arrivarono a questa “Dichiarazione di principi sulle disposizioni per un auto governo ad interim” grazie alla mediazione del Primo Ministro norvegese Johan Jorgen Holst. La firma del trattato fu siglata a Washington il 13 Settembre 1993 alla presenza del Presidente degli Stati Uniti d’America Bill Clinton. La famosissima immagine in cui il Premier israeliano Yitzhak Rabin e il leader palestinese Yasser Arafat si stringono la mano è stata scattata proprio in quell’occasione. In base agli Accordi di Oslo le due parti si sono poste degli obiettivi a lunga scadenza tra cui il ritiro delle truppe israeliane da Gaza e dalla West Bank e l’autogoverno su quei territori per i palestinesi. A questo patto è seguito un altro round di negoziati chiamato Oslo 2 o Interim Agreement con cui si prefigura un secondo stadio di autonomia per i palestinesi su alcune città fra cui Ramallah, Betlemme, Nablus, Jenin e Hebron e si assicura il diritto degli israeliani a governare parte degli insediamenti ebraici.

Di seguito il testo integrale dell’Accordo del 1993 nella speranza che possa chiarire i dubbi dei nostri lettori e riportare un po’ di ordine in una situazione diventata con gli anni caotica.

DICHIARAZIONE DI PRINCIPI SULLE DISPOSIZIONI PER UN AUTO-GOVERNO AD INTERIM

Il governo dello Stato di Israele e il team dell’OLP (nella delegazione giordano-palestinese alla Conferenza di pace per il Medio Oriente) (detta “Delegazione palestinese”), che rappresenta il popolo palestinese, concordano che è tempo di mettere fine a decenni di scontri e conflitti, di riconoscere i reciproci diritti legittimi e politici, e di sforzarsi di vivere nella coesistenza pacifica, nel mutuo rispetto e nella reciproca sicurezza, per giungere a un accordo di pace giusto, durevole e globale, e a una riconciliazione storica, attraverso il processo politico concordato. Di conseguenza, le due parti concordano sui seguenti principi.

  1. Obiettivo dei negoziati. Obiettivo dei negoziati israelo-palestinesi nel quadro del processo di pace mediorientale in corso è, fra l’altro, quello di istituire un’autorità di auto-governo palestinese ad interim, il Consiglio eletto (il “Consiglio”) per il popolo palestinese in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, per un periodo transitorio non superiore a cinque anni, che conduca a una sistemazione definitiva, basato sulle risoluzioni 242 e 338 del Consiglio di sicurezza. Resta inteso che gli accordi interinali fanno parte integrante dell’insieme del processo di pace e che i negoziati sullo status definitivo condurranno all’applicazione delle risoluzioni 242 e 338 del Consiglio di sicurezza.
  2. Il quadro del periodo ad interim. Il quadro concordato per il periodo ad interim viene definito con questa Dichiarazione di principi.

III. Elezioni.

1) Affinché il popolo palestinese in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza possa autogovernarsi secondo principi democratici, si terranno elezioni politiche dirette, libere e generali per il Consiglio, sotto una concordata supervisione e controllo internazionali, mentre la polizia palestinese garantirà l’ordine pubblico.

2) Sarà raggiunto un accordo sulle esatte modalità e condizioni delle elezioni, secondo il protocollo accluso come Allegato I, con l’obiettivo che le elezioni siano tenute non oltre nove mesi dall’entrata in vigore di questa Dichiarazione di principi.

3) Le elezioni costituiranno un significativo passo interinale preparatorio, volto alla realizzazione dei diritti legittimi del popolo palestinese e delle sue giuste rivendicazioni.

  1. Giurisdizione. La giurisdizione del Consiglio si estenderà sulla Cisgiordania e sulla Striscia di Gaza, a esclusione dei temi che saranno negoziati nel corso dei negoziati sullo status definitivo. Le due parti considerano la Cisgiordania e la Striscia di Gaza come una sola unità territoriale, la cui integrità sarà preservata durante il periodo ad interim.
  2. Periodo ad interim e negoziati sullo status definitivo.

1) Il periodo ad interim di cinque anni avrà inizio con il ritiro dalla Striscia di Gaza e dalla zona di Gerico.

2) I negoziati sullo status definitivo avranno inizio al più presto possibile, e comunque non più tardi dell’inizio del terzo anno del periodo ad interim, tra il governo d’Israele e i rappresentanti del popolo palestinese.

3) Resta inteso che tali negoziati verteranno sui temi restanti, che comprendono: Gerusalemme, profughi, insediamenti, accordi per la sicurezza, confini, rapporti e cooperazione con altri vicini e altri temi di comune interesse.

4) Le due parti concordano che i risultati dei negoziati sullo status definitivo non sono condizionati o pregiudicati dagli accordi raggiunti sul periodo ad interim.

  1. Passaggio preparatorio dei poteri e delle responsabilità.

1) Con l’entrata in vigore di questa Dichiarazione di principi e il ritiro dalla Striscia di Gaza e dalla zona di Gerico inizierà un passaggio di autorità dal governo militare israeliano e dalla sua amministrazione civile ai palestinesi autorizzati a tale scopo, come qui dettagliato. Il passaggio di autorità avrà carattere preparatorio fino all’insediamento del Consiglio.

2) Immediatamente dopo l’entrata in vigore di questa Dichiarazione di principi e il ritiro dalla Striscia di Gaza e dalla zona di Gerico, allo scopo di promuovere lo sviluppo economico in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, sarà trasferita ai palestinesi l’autorità nei seguenti settori: istruzione e cultura, sanità, previdenza sociale, imposte dirette e turismo. La parte palestinese inizierà a creare la forza di polizia palestinese, come concordato. Fino all’insediamento del Consiglio, le due parti possono negoziare il trasferimento di ulteriori poteri e responsabilità, come concordato.

VII. L’accordo ad interim.

1) Le delegazioni israeliana e palestinese negozieranno un accordo per il periodo ad interim (l’«Accordo ad interim»).

2) L’Accordo ad interim definirà, fra l’altro, la struttura del Consiglio, il numero dei suoi componenti e il passaggio di poteri e responsabilità dal governo militare israeliano e dalla sua amministrazione militare al Consiglio. L’accordo ad interim definirà anche i poteri esecutivi del Consiglio, i poteri legislativi secondo il successivo articolo IX, e gli organi giudiziari indipendenti palestinesi.

3) L’accordo ad interim comprenderà modalità, da applicare con l’insediamento del Consiglio, con le quali il Consiglio prenderà su di sé tutti i poteri e le responsabilità già trasferiti secondo l’articolo VI precedente.

4) Affinché il Consiglio sia in grado di promuovere la crescita economica, al suo insediamento il Consiglio creerà, fra l’altro, un ente palestinese per l’elettricità, un ente per il porto marittimo di Gaza, una banca di sviluppo palestinese, un ufficio palestinese per la promozione delle esportazioni, un ente palestinese per l’ambiente, un ente palestinese per la terra, un ente palestinese per l’amministrazione delle acque e ogni altro ente concordato, sulla base dell’Accordo ad interim, che ne definirà poteri e responsabilità.

5) Dopo l’insediamento del Consiglio, l’amministrazione civile sarà sciolta e il governo militare israeliano sarà ritirato.

VIII. Ordine pubblico e sicurezza. Al fine di garantire l’ordine pubblico e la sicurezza interna dei palestinesi della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, il Consiglio creerà una consistente forza di polizia, mentre Israele manterrà la responsabilità per la difesa contro le minacce esterne, nonché la responsabilità per la sicurezza complessiva degli israeliani, allo scopo di garantire loro sicurezza interna e ordine pubblico.

  1. Leggi e decreti militari.

1) Il Consiglio avrà facoltà di legiferare, sulla base dell’Accordo ad interim, nel quadro di tutti i poteri ad esso trasferiti.

2) Entrambe le parti esamineranno congiuntamente leggi e decreti militari attualmente in vigore nei restanti settori di competenza.

  1. Comitato congiunto di collegamento israelo-palestinese. Al fine di garantire una regolare applicazione di questa Dichiarazione di principi e di ogni accordo successivo riguardante il periodo ad interim, con l’entrata in vigore di questa Dichiarazione di principi sarà creato un Comitato congiunto di collegamento israelo-palestinese che si occupi dei temi che richiedono coordinamento, di altri temi di interesse comune e dei contenziosi.
  2. Cooperazione israelo-palestinese in campo economico. Riconoscendo il reciproco vantaggio derivante da una cooperazione per promuovere lo sviluppo della Cisgiordania, della Striscia di Gaza e di Israele, con l’entrata in vigore di questa Dichiarazione di principi sarà creata una Commissione israelo-palestinese per la cooperazione economica che sviluppi e realizzi, in collaborazione, i progetti definiti nei protocolli acclusi come Allegati III e IV.

XII. Collegamento e cooperazione con Giordania ed Egitto. Le due parti inviteranno i governi di Giordania e d’Egitto a partecipare alla creazione di ulteriori modalità di collegamento e di cooperazione fra il governo d’Israele e i rappresentanti palestinesi, da una parte, e i governi di Giordania e d’Egitto dall’altra, al fine di promuovere la cooperazione fra di loro. Tali modalità comprenderanno la costituzione di una Commissione permanente che concorderà le procedure per l’ammissione di persone sfollate dalla Cisgiordania e dalla Striscia di Gaza nel 1967, nonché le necessarie misure per prevenire tumulti e disordini. Questa Commissione affronterà anche altri temi di comune interesse.

XIII. Nuovo schieramento delle forze israeliane.

1) Dopo l’entrata in vigore di questa Dichiarazione di principi, e non più tardi della vigilia delle elezioni per il Consiglio, verrà attuato un nuovo schieramento delle forze militari israeliane in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, oltre al ritiro di forze israeliane attuato sulla base dell’articolo XIV.

2) Nel rischierare le sue forze militari, Israele seguirà il principio secondo cui le sue forze militari dovranno essere schierate al di fuori delle zone abitate.

3)Ulteriori nuovi schieramenti in luoghi specifici saranno attuati in modo graduale parallelamente all’assunzione di responsabilità per l’ordine pubblico e la sicurezza interna da parte della forza di polizia palestinese, sulla base dell’articolo VIII.

XIV. Ritiro israeliano dalla Striscia di Gaza e dalla zona di Gerico. Israele si ritirerà dalla Striscia di Gaza e dalla zona di Gerico secondo i dettagli contenuti nel protocollo accluso come Allegato II.

  1. Soluzione di contenziosi.

1) Contenziosi derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione di questa Dichiarazione di principi o di ogni successivo accordo riguardante il periodo ad interim saranno risolte mediate negoziati attraverso il Comitato congiunto di collegamento israelo-palestinese, previsto dall’articolo X precedente.

2) I contenziosi che non si potranno dirimere mediante negoziati potranno essere risolti attraverso un meccanismo di compromesso da concordare tra le parti.

3) Le parti possono sottoporre ad arbitraggio i contenziosi relativi al periodo ad interim che non potranno essere risolti attraverso il compromesso. A tal fine, sulla base di un loro accordo, le parti creeranno una Commissione d’arbitraggio.

XVI. Cooperazione israelo-palestinese su progetti regionali. Entrambe le parti considerano i gruppi di lavoro multilaterali come uno strumento idoneo per promuovere un «Piano Marshall», i progetti regionali e altri progetti, compresi progetti specifici per la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, così come indicato nel protocollo accluso come Allegato IV.

XVII. Disposizioni varie.

1) Questa Dichiarazione di principi entrerà in vigore un mese dopo la sua firma.

2) Tutti i protocolli acclusi a questa Dichiarazione di principi e i Promemoria concordati a essa attinenti vanno considerati come parte integrante di essa.

Allegato I

Protocollo su modalità e condizioni per le elezioni

  1. I palestinesi di Gerusalemme ivi residenti avranno il diritto di partecipare al processo elettorale, sulla base di un accordo fra le due parti.
  2. Inoltre l’accordo elettorale dovrà coprire, fra l’altro, i seguenti temi:
  3. a) il sistema elettorale;
  4. b) le modalità della concordata supervisione e del controllo internazionali e la composizione del personale a essi adibito; nonché
  5. c) regole e regolamenti circa la campagna elettorale, comprese modalità concordate per l’organizzazione dei mass-media e delle licenze di utilizzo di emissioni radio-televisive.
  6. Lo status futuro dei palestinesi sfollati che erano iscritti il 4 giugno 1967 non sarà pregiudicato dalla loro impossibilità di partecipare al processo elettorale per motivi pratici.

Allegato II

Protocollo sul ritiro delle forze israeliane dalla Striscia di Gaza e dalla zona di Gerico

  1. Entro due mesi dalla data dell’entrata in vigore di questa Dichiarazione di principi, le due parti concorderanno e firmeranno un accordo sul ritiro delle forze militari israeliane dalla Striscia di Gaza e dalla zona di Gerico. Tale accordo comprenderà accordi globali da applicare nella Striscia di Gaza e nella zona di Gerico in seguito al ritiro israeliano.
  2. Israele metterà in atto un ritiro accelerato, sulla base di una tabella di date, delle forze militari israeliane dalla Striscia di Gaza e dalla zona di Gerico, che inizierà immediatamente con la firma dell’accordo sulla Striscia di Gaza e sulla zona di Gerico e che sarà completato entro un periodo che non superi i quattro mesi dalla firma di tale accordo.
  3. Tale accordo comprenderà, fra l’altro:
  4. a) Modalità per un passaggio regolare e pacifico dei poteri dal governo militare israeliano e dalla sua amministrazione civile ai rappresentanti palestinesi.
  5. b) Struttura, poteri e responsabilità dell’autorità palestinese in tali zone, escluse: sicurezza esterna, insediamenti, israeliani, relazioni estere e altri temi reciprocamente concordati.
  6. c) Modalità per l’assunzione dei compiti di sicurezza interna e ordine pubblico da parte della forza di polizia palestinese, che comprenderà agenti arruolati sul posto o dall’estero (con passaporto giordano o documenti palestinesi emessi dall’Egitto). Coloro che prenderanno parte alla forza di polizia palestinese dall’estero devono essere istruiti come agenti e ufficiali di polizia.
  7. d) Una presenza internazionale o straniera provvisoria, come concordato.
  8. e) Creazione di una Commissione congiunta di coordinamento e di cooperazione israelo-palestinese per scopi di sicurezza reciproca.
  9. f) Un progetto di sviluppo e di stabilizzazione economica, comprendente la creazione di un Fondo d’emergenza per incoraggiare gli investimenti stranieri e per il sostegno economico e finanziario. Entrambe le parti coordineranno e coopereranno, congiuntaniente e singolarmente, con soggetti regionali e internazionali per sostenere questi obiettivi.
  10. g) Modalità per garantire il transito di persone e mezzi fra la Striscia di Gaza e la zona di Gerico.
  11. L’accordo di cui sopra comprenderà modalità per il coordinamento fra le due parti circa i passaggi: a) Gaza – Egitto; nonché b) Gerico – Giordania.
  12. Gli uffici responsabili dei poteri e delle competenze dell’autorità palestinese, secondo questo Allegato II e l’articolo VI della Dichiarazione di principi, saranno localizzati nella Striscia di Gaza e nella zona di Gerico fino all’insediamento del Consiglio.
  13. Tranne che per quanto riguarda queste modalità concordate, lo status della Striscia di Gaza e della zona di Gerico continuerà a far parte integrante della Cisgiordania e della Striscia di Gaza e non sarà modificato durante il periodo ad interim.

Allegato III

Protocollo per la cooperazione israelo-palestinese in progetti economici e di sviluppo

Le due parti concordano di creare una Commissione permanente israelo-palestinese per la cooperazione economica che si concentrerà, fra l’altro, su quanto segue:

  1. Cooperazione nel campo idrico, compreso un programma di sviluppo idrico preparato da esperti di entrambe le parti, che stabilirà anche le modalità di cooperazione nella gestione delle risorse idriche in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, e includerà proposte di ricerca e progetti sui diritti idrici di ciascuna parte, nonché sull’equo utilizzo delle risorse idriche comuni, perché vengano attuati durante e dopo il periodo ad interim.
  2. Cooperazione nel campo della elettricità, compreso un programma di sviluppo elettrico, che specificherà anche le modalità di cooperazione nella produzione, nella manutenzione, nell’acquisto e nella vendita di risorse elettriche.
  3. Cooperazione nel campo energetico, compreso un programma di sviluppo energetico, che si occuperà dello sfruttamento del petrolio e del gas a scopo industriale, soprattutto nella Striscia di Gaza e nel Negev, e che incoraggerà ulteriori sfruttamenti in comune di altre risorse energetiche. Tale programma può anche prevedere la costruzione di un complesso industriale petrolchimico nella Striscia di Gaza e la costruzione di oleodotti e gasdotti.
  4. Cooperazione nel campo finanziario, compreso un programma di sviluppo e di azione finanziaria, per incoraggiare gli investimenti internazionali in Cisgiordania, nella Striscia di Gaza e in Israele, nonché la creazione di una banca di sviluppo palestinese.
  5. Cooperazione nel campo dei trasporti e delle comunicazioni, compreso un programma che fornisca le linee guida per la creazione di un’area per il porto marittimo di Gaza e che preveda la creazione di linee di trasporto e di comunicazione da e per la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, verso Israele e verso altri paesi. Inoltre questo programma prevederà la realizzazione delle necessarie strade, linee ferroviarie, linee di comunicazione, ecc.
  6. Cooperazione nel campo del commercio, compresi studi e programmi per la promozione del commercio, che incoraggeranno gli scambi locali, regionali e inter-regionali, nonché uno studio di fattibilità per la creazione di zone di libero scambio nella Striscia di Gaza e in Israele, accesso reciproco a queste zone e cooperazione in altri campi relativi al commercio e agli scambi.
  7. Cooperazione nel campo dell’industria, compresi programmi di sviluppo industriale, che prevederanno la creazione di centri congiunti israelo-palestinesi per la ricerca e lo sviluppo industriale, promuoveranno joint-ventures israelo-palestinesi e forniranno le linee guida per la cooperazione nelle industrie tessile, alimentare, farmaceutica, elettronica, dei diamanti, informatica e scientifica.
  8. Un programma per la cooperazione e la regolamentazione dei rapporti di lavoro e per la cooperazione nelle questioni di previdenza sociale.
  9. Un piano di sviluppo e cooperazione per le risorse umane, che preveda gruppi di lavoro e seminari congiunti israelo-palestinesi e la creazione di centri di qualificazione professionale congiunti, istituti di ricerca e banche dati.
  10. Un piano per la protezione dell’ambiente, che preveda misure coordinate e/o congiunte in questo campo.
  11. Un programma per lo sviluppo del coordinamento e della cooperazione nel campo delle comunicazioni e dei media.
  12. Ogni altro programma di mutuo interesse.

Allegato IV

Protocollo sulla cooperazione israelo-palestinese inerente a programmi di sviluppo regionale

  1. Le due parti coopereranno nel contesto degli sforzi di pace multilaterali per promuovere un programma di sviluppo per la regione, comprese Cisgiordania e Striscia di Gaza, avviato dal G-7. Le parti chiederanno al G-7 di cercare di coinvolgere in questo programma altri stati interessati, come membri dell’organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica, stati e istituzioni arabe della regione nonché soggetti del settore privato.
  2. Il programma di sviluppo sarà composto di due elementi:
  3. a) un programma di sviluppo economico per la Cisgiordania e la Striscia di Gaza;
  4. b) un programma di sviluppo economico regionale.

Il programma di sviluppo economico per la Cisgiordania e la Striscia di Gaza comprenderà i seguenti elementi:

1) Un programma di riabilitazione sociale, comprendente un programma per la casa e l’edilizia.

2) Un piano per lo sviluppo delle imprese piccole e medie.

3) Un programma di sviluppo delle infrastrutture (acqua, elettricità, trasporti e comunicazioni, ecc.).

4) Un piano per le risorse umane.

5) Altri programmi.

Il programma di sviluppo economico regionale può comprendere i seguenti elementi:

1) La creazione di un fondo per lo sviluppo del Medio Oriente, come primo passo, e di una banca di sviluppo del Medio Oriente come secondo passo.

2) Lo sviluppo di un piano congiunto israelo-giordano-palestinese per coordinare lo sfruttamento della zona del Mar Morto.

3) Il Canale Mar Mediterraneo (Gaza) – Mar Morto.

4) Desalinizzazione regionale e altri progetti di sviluppo idrico.

5) Un piano regionale per lo sviluppo dell `agricoltura, compreso uno sforzo regionale coordinato per la prevenzione della desertificazione.

6) Interconnessione delle reti elettriche.

7) Cooperazione regionale per il trasferimento, la distribuzione e lo sfruttamento industriale di gas, petrolio e altre risorse energetiche.

8) Un piano regionale di sviluppo del turismo, dei trasporti e delle telecomunicazioni.

9) Cooperazione regionale in altri campi.

  1. Le due parti incoraggeranno i lavori di gruppo multilaterali e collabereranno per il loro successo. Le due parti incoraggeranno le attività tra le sessioni, nonché gli studi di fattibilità, all’interno dei vari gruppi di lavoro multilaterali.

Promemoria concordati

  1. A) Intese e accordi generali

Tutti i poteri e le responsabilità trasferite ai palestinesi in seguito alla Dichiarazione di principi e prima dell’insediamento del Consiglio saranno soggetti agli stessi principi riguardanti l’articolo IV, così come stabiliti nei Promemoria concordati qui sotto.

  1. B) Intese e accordi specifici

Articolo IV. È inteso che:

  1. La giurisdizione del Consiglio coprirà il territorio di Cisgiordania e Striscia di Gaza, fatta eccezione per i temi che saranno negoziati nel corso dei negoziati per lo status definitivo: Gerusalemme, insediamenti, località militari e israeliani.
  2. La giurisdizione del Consiglio troverà applicazione con riferimento ai concordati poteri, responsabilità, settori e autorità a esso trasferiti.

Articolo VI (2). Si concorda che il trasferimento di autorità avverrà come segue:

1) La parte palestinese informerà la parte israeliana dei nomi dei palestinesi autorizzati che assumeranno poteri, le autorità e le responsabilità che saranno trasferiti ai palestinesi secondo la Dichiarazione di principi nei seguenti campi: istruzione e cultura, sanità, previdenza sociale, imposte dirette, turismo o ogni altra autorità concordata.

2) È inteso che i diritti e i doveri di questi uffici non saranno intaccati.

3) Ciascuna di queste sfere di competenza sopra menzionate continuerà a godere delle attuali risorse di bilancio, secondo modalità che dovranno essere reciprocamente concordate. Tali modalità prevederanno anche i necessari aggiustamenti richiesti per tenere in considerazione le imposte prelevate dall’ufficio delle imposte dirette.

4) All’applicazione della Dichiarazione di principi, le delegazioni israeliana e palestinese daranno subito avvio a negoziati su un piano dettagliato per il trasferimento di autorità agli uffici di cui sopra, secondo le intese precedenti.

Articolo VII (2). L’Accordo ad interim comprenderà modalità per il coordinamento e la cooperazione.
Articolo VII (5). Il ritiro del governo militare non impedirà a Israele di esercitare i poteri e le responsabilità non trasferiti al Consiglio.
Articolo VIII. È inteso che l’Accordo ad interim comprenderà modalità per la cooperazione e il coordinamento tra le due parti a questo riguardo. Viene anche concordato che il trasferimento di poteri e di responsabilità alla polizia palestinese sarà compiuto per gradi, come concordato nell’Accordo ad interim.
Articolo X. Si concorda che, all’entrata in vigore della Dichiarazione di principi, le delegazioni israeliana e palestinese scambieranno i nomi delle persone da loro designate come membri del Comitato congiunto di collegamento israelo-palestinese.
Si concorda inoltre che ogni parte avrà un eguale numero di membri nel Comitato congiunto. Il Comitato congiunto prenderà decisioni mediante accordo. Il Comitato congiunto può aggiungere altri tecnici ed esperti, se necessario. Il Comitato congiunto deciderà la frequenza e il luogo o i luoghi delle sue riunioni.
Allegato II. È inteso che, dopo il ritiro israeliano, Israele manterrà la responsabilità per la sicurezza esterna e per la sicurezza interna e l’ordine pubblico degli insediamenti e degli israeliani. Le forze militari e i civili israeliani potranno continuare a usare liberamente le strade all’interno della Striscia di Gaza e della zona di Gerico.
Fatto in Washington, il giorno 13 settembre 1993
Per il governo di Israele Shimon Peres
Per l’OLP Mahmoud Abbas
Testimoni:
Stati Uniti d’America: Warren Chistopher
Federazione Russa: Andrej Kozyrevfirme trattato di oslo

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